martedì 15 maggio 2012

Esame incrociato: Convegno a Venezia (5 e 6 Marzo 2010)

Pubblichiamo la videoregistrazione integrale del convegno tenutosi a Venezia, il 5 e 6 marzo 2010, con il patrocinio dell'Unione delle Camere Penali Italiane, dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, dell'Unione Triveneta, dell'Università di Padova, Master in psicopatologia e neuropsicologia forense, della Regione Veneto e dell'Unione delle Camere Penali del Veneto.



Il materiale è gentilmente messo a disposizione da Radioradicale.it ed è stato rilasciato tramite licenza Creative Commons: Attribuzione 2.5

mercoledì 28 dicembre 2011

DISEGNO DI LEGGE - On. Valentino

XVI Legislatura


DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore VALENTINO


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Modifica agli articoli 422, 468, 498, 499, 501, 506, 507, 525, 238-bis del codice di procedura penale, in materia di esame incrociato e acquisizione delle sentenze irrevocabili.


Onorevoli Colleghi! - L’esame incrociato nel processo penale è un momento fondante della formazione della prova che impone una regolamentazione più netta e rigorosa rispetto a quanto non sia previsto dal nostro codice di rito.
La struttura normativa attuale da l’impressione di risentire, fatalmente, della lunga attitudine al rito inquisitorio che permeava la cultura processuale penalistica di venti anni fa, talché il momento di acquisizione della prova dichiarativa appare una sorta di “ibrido” fra le esigenze del rito accusatorio contemplate dalla innovazione legislativa e quelle del processo inquisitorio.
Il presente disegno di legge interviene su alcuni articoli del c.p.p. per rendere l’interrogatorio incrociato coerente con l’impianto accusatorio del codice di rito.
In particolare sull’art.422 comma 3, ove senza una spiegazione compatibile con le scelte del sistema processuale, in caso di integrazione probatoria in udienza preliminare “l’audizione e l’interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice……”. Non si comprende perché, acquisito nel processo il metodo dell’esame incrociato, decisamente più idoneo a far emergere quel che la persona interrogata sa dei fatti di causa, l’assunzione probatoria davanti al GUP debba regredire a modalità antiquate proprie del vecchio rito, pur in presenza delle parti e senza nessuna vera difficoltà/controindicazione che imponga di non rispettare le regole previste per l’esame dibattimentale.
Inoltre, sull’art.468, comma 1: nonostante il chiaro dettato normativo preveda a pena di inammissibilità il deposito della lista “con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame”, la giurisprudenza da tempo si accontenta di formule di stile quali “sui fatti di causa”, o “su quanto dichiarato in s.i.t.”. In definitiva, si consente un’indicazione così generica da divenire pressoché superflua e sostanzialmente sottratta al vaglio del giudice che deve ammettere il mezzo di prova. Gli effetti di questa palese alterazione della voluntas legis si riverberano sia sulla (mancata) discovery, sia sulla stessa armonia dell’esame incrociato che vorrebbe, non senza ragione, delimitare l’esame e -conseguentemente - il controesame alle circostanze indicate e ammesse. Invece, grazie a questa “apertura”, esame e controesame rimangono illimitati e sregolati. Invero, se ci si riferisce genericamente ai fatti di causa, l’esame non ha limiti, e non ne ha nemmeno il controesame, posto che il controesaminatore non avrà conosciuto l’oggetto della testimonianza richiesta e, a sua volta, controesaminerà senza confini.
Tale prassi è stata, prevalentemente, introdotta dai pubblici ministeri, spesso pressati da una grande quantità di lavoro e perciò tendenzialmente propensi a sintesi che appaiono, però inaccettabili. Eppure è l’accusa a risentirne di più, dato che non sa, di solito, quel che sanno i testi della difesa, mentre questa conosce i testi a carico, le cui dichiarazioni si trovano nel fascicolo del P.M..
Ma il vero danno è per il processo, che non si giova certo della violazione di regole fisiologicamente garanti della legalità e del diritto di difesa.
Ulteriore modifica viene apportata all’art. 498 e precisamente al comma 1: quando più parti chiedono l’esame della stessa persona (imputato, testimone, o perito che sia ), è giusto, ma anche ragionevole, consentire al difensore dell’imputato, che ne faccia apposita istanza, di procedere per primo. Nella prassi, in qualche modo aiutata dalla genericità di quanto previsto dall’art.496 sull’ordine di assunzione delle prove, viceversa è sempre il P.M. a condurre per primo l’esame.
Al comma 3 il riesame spetta logicamente e chi procede all’esame, e non solo a chi lo chiede senza poi eseguirlo. Inoltre, le “nuove domande” in sede di riesame vanno meglio chiarite: non si tratta di domande nuove, che altrimenti l’esaminatore potrebbe sottrarre al controesame (ovvero dovrebbe consentirsi un altro controesame, potenzialmente all’infinito); bensì di domande scaturenti dal controesame e non poste durante l’esame. Tali domande dovranno, comunque, vertere sulle circostanze indicate nella lista di cui all’art.468 1°comma .
Ne consegue il collegamento espresso dell’inammissibilità, che oggi per prassi punisce solo le liste non tempestive, anche all’indicazione generica delle circostanze.

Al Comma 4, l’esame testimoniale del minorenne è previsto venga condotto dal giudice su domande e contestazioni proposte dalle parti, anche se è possibile autorizzare l’esame diretto quando si ritenga che esso non possa nuocere alla sua serenità dello stesso minore.
Orbene, non si dubita della necessità di privilegiare soprattutto le esigenze del minorenne; non si comprende, però, il motivo per cui qualora si decida di rinunciare ad un’assunzione probatoria in linea con gli attuali principi, debba scontarne le conseguenze l’imputato che non ha potuto (far) interrogare il teste che lo accusa, come pure vorrebbe l’art.111 della Costituzione. Ne consegue che le dichiarazioni assunte in queste forme possano essere poste a fondamento di una condanna solo se adeguatamente riscontrate.
Nei casi di privazione di questo sacrosanto diritto difensivo, deve essere, allora, il giudizio a soffrirne, non l’imputato che, altrimenti, viene trattato da presunto colpevole.
All’art. 499, comma 3: le domande che tendono a suggerire le risposte sono vietate a chi ha chiesto la citazione “del testimone “.
Il giudice che accolga l’opposizione a una domanda suggestiva spesso invita l’esaminatore a riformularla (e comunque glielo permette), così vanificando il divieto normativo. Deve, dunque, vietarsi espressamente la riformulazione, riservando al giudice la facoltà di tornare sulla circostanza –ovviamente, senza fare domande suggestive- sempre che lo ritenga indispensabile, al termine dell’esame incrociato, ex art.506, comma 2.
All’art.501sarebbe opportuno, di fronte a certe prassi devianti, precisare che periti e consulenti hanno la facoltà di partecipare al dibattimento anche prima del loro esame. Essi, inoltre, non dovrebbero “giurare” sul contenuto delle loro valutazioni tecniche, a meno che non debbano riferire circostanze di fatto, nel qual caso assumono anche la veste di testimoni; solo limitatamente a queste circostanze, essi sono tenuti a prestare il giuramento di rito.
Con la nuova formulazione dell’art.506, a tutela della irrinunciabile limitazione degli interventi del Giudice, si chiarisce come questi non possa intervenire nel corso dell’esame fuori dai casi previsti dall’art.499, comma 6, e che, prima di rivolgere domande alla persona esaminata (comma 2), debba – a pena di inutilizzabilità delle risposte - indicare alle parti “temi di prova nuovi o i più ampi , utili per la completezza dell’esame” (comma 1). Al giudice dovrebbero espressamente vietarsi le domande suggestive, naturalmente consentite esclusivamente al controesaminatore, proprio in ragione della sua esigenza di valutare l’attendibilità della persona esaminata.
Inoltre, all’art.507 per evitare evidenti forzature e disarmonie, che a dir poco vanificano le regole delle richieste di prova e delle loro scanzioni temporali, dovrebbe specificarsi che l’integrazione probatoria è consentita soprattutto ove sia decisiva per una sentenza assolutoria. Invero, se l’Accusa non ha dimostrato il suo assunto, ovvero non rimane non provata la sua tesi, il giudice deve emettere sentenza di assoluzione, se del caso ex art.530, comma 2. Dovrebbe, comunque, consentirsi alle parti, al termine del dibattimento, la proposizione di nuove prove scaturenti dall’ammissione della nuova prova.
All’art. 525 diviene indispensabile, a fronte delle storture della prassi, prevedere che la rinnovazione dibattimentale, in assenza di consenso delle parti alla lettura delle dichiarazioni acquisite dinanzi all’ufficio giudiziario la cui composizione sia mutata, debba essere piena ed effettiva, non potendosi utilizzare le dette dichiarazioni senza aver proceduto a nuovo esame.
Infine, proprio l’esigenza di una valutazione genuina ed assolutamente autonoma dei fatti sottoposti alla cognizione del giudice impone che il giudizio non subisca condizionamenti di sorta, sia pure attraverso accertamenti giudiziari realizzatisi in altri contesti processuali collegati.
Ogni giudice deve rendere giustizia con la propria sensibilità, la propria cultura, la propria percezione degli eventi che deve esaminare nel contraddittorio delle parti senza subire l’inevitabile influenza di un giudizio che altri hanno espresso in vicende, sia pure connesse.
Per queste ragioni si impone la riscrittura dell’art. 238-bis del codice di procedura penale, riducendo, di conseguenza, la deroga al principio del contraddittorio nel momento formativo della prova; contraddittorio che, con il presente disegno di legge nel suo complesso, si tende ad esaltare al massimo nel rispetto di quanto puntualmente imposto dall’art. 111 della Costituzione.
DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

  1. All'articolo 422 del codice di procedura penale il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. L’esame delle persone indicate al comma 2 viene condotto con le modalità e secondo le regole di cui agli articoli 498 e seguenti. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.”


Art. 2
  1. All'articolo 498 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l’esame del testimone. Se l’esame della stessa persona viene ammesso a richiesta anche del difensore dell’imputato e questo ne formula esplicita richiesta, esso viene condotto per primo dal difensore.";
  1. il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Chi ha svolto l’esame può procedere al riesame, ponendo domande scaturenti dal controesame e non poste in precedenza. Non sono ammesse domande che introducono temi nuovi.";
  1. al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L’esame condotto dal solo Presidente, senza un effettivo contraddittorio tra le
parti può essere posto a fondamento di una condanna esclusivamente se le
dichiarazioni del minore vengono supportate da idonei riscontri probatori."
Art. 3

  1. All'articolo 499 del codice di procedura penale, al comma 3, sono aggiunti i seguenti periodi:
Esse sono vietate anche al giudice. Le domande vietate, oggetto di opposizione accolta dal giudice, non possono essere riproposte nemmeno correttamente dalla parte che l’ha proposta e da quella che ha un interesse comune. Il giudice che ritiene necessario approfondire la relativa circostanza può chiedere, ex articolo 506, comma 2, alla persona esaminata i chiarimenti del caso.”

Art. 4

  1. All'articolo 501 del codice di procedura penale, al comma 1, è aggiunto il seguente periodo:
I periti e i consulenti tecnici possono assistere all’istruzione dibattimentale anche prima del loro esame. Essi prestano il giuramento di rito solo quando rivestono anche la funzione di testimoni e limitatamente alle circostanze relative.”

Art. 5

  1. All'articolo 506 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il presidente, solo al termine dell'esame incrociato ed esclusivamente dopo aver proceduto all'indicazione di cui al comma precedente, anche su richiesta di altro componente del collegio può rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell'articolo 210 ed alle parti già esaminate. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esame secondo l'ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2 e 503, comma 2.”


Art. 6

  1. All'articolo 507 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario al fine di approfondire circostanze utili per una sentenza di assoluzione, può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di nuovi mezzi di prove. In questo caso, le parti possono richiedere nuove prove.”


Art. 7

  1. All'articolo 525 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Quando il dibattimento deve essere rinnovato in seguito al mutamento del giudice, è necessario procedere al nuovo esame di tutte le persone esaminate in precedenza; tuttavia, con il consenso delle parti possono utilizzarsi, anche ai fini probatori e senza un nuovo esame, i verbali degli esami precedenti. Se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati.”



Art. 8
  1. L’art. 238-bis è sostituito dal seguente:
Art. 238 bis – (Sentenze irrevocabili). – 1. Fermo quanto previsto dall’articolo 236 soltanto nei procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3.”

giovedì 20 ottobre 2011

RAGIONEVOLE DURATA E CARCERAZIONE PREVENTIVA

ISTITUTO SUPERIORE INTERNAZIONALE SCIENZE CRIMINALI
SCUOLA SUPERIORE DELL’AVVOCATURA (CNF)
LA.P.E.C. E GIUSTO PROCESSO
RAGIONEVOLE DURATA E CARCERAZIONE PREVENTIVA
I principi della Costituzione e della C.E.D.U. nella realtà quotidiana
VENERDI’ 2-12, ORE 15,30 -19,30
SALUTI: 
M. CHERIF BASSIOUNI, PRESIDENTE ISISC
FABIO FLORIO, SCUOLA SUPERIORE AVVOCATURA E CNF
CARMEN SCAPELLATO, SEGRETARIO LAPEC E GIUSTO PROCESSO
PRIMA SESSIONE: La durata irragionevole del processo penale
RELAZIONI:
Vitaliano ESPOSITO
Pierpaolo BELUZZI
Renato BRICCHETTI
Michele SBEZZI
INTERVENTI PROGRAMMATI:
Stefano MONTONERI, GRUPPO DI LAVORO “DE JURE CONDITO” 
Michele CONSIGLIO, GRUPPO DI LAVORO “DE JURE CONDENDO”
SABATO 3-12, ORE 9,30 - 13
SECONDA SESSIONE: CARCERAZIONE PREVENTIVA, CEDU E COSTITUZIONE
INTRODUCE Ettore RANDAZZO
RELAZIONI:
TULLIO PADOVANI
LUCIANO EUSEBI
INTERVENTI:
LUCIA CASTELLANO
Ezechia Paolo REALE
SABATO, 3-12, ORE 15,30 – 19,30
TERZA SESSIONE:
TAVOLA ROTONDA. CONCLUSIONI E PROPOSTE:
PRESIEDE Giovanni CANZIO
MODERA Fausto GIUNTA 
  
Giovanna DI ROSA
Giuseppe CONTI
Antonino PULVIRENTI
Angelo BUSACCA 

martedì 28 giugno 2011

DEONTOLOGIA E STRATEGIA DELL’ESAME INCROCIATO


Vademecum

I) LA DISCIPLINA

DOMANDE AMMESSE E VIETATE

Sono suggestive le domande che suggeriscono la risposta. Le domande suggestive sono vietate nell’esame. Le domande suggestive sono consentite soltanto nel controesame. Sono nocive le domande che nuocciono alla sincerità della risposta. Sono sempre vietate le domande nocive. Il giudice vigila affinché l’esame si svolga nel rispetto della persona e interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell’esame e la correttezza delle contestazioni.

II) INDICAZIONI STRATEGICHE E REGOLE DEONTOLOGICHE

Il difensore agisce con prudenza, al fine di evitare risposte contrarie alla sua tesi.
Il difensore non può introdurre nel giudizio testimonianze o consulenze di cui conosca la falsità.

PRIMA DELL’ESAME

PM, DIFENSORI E GIUDICE

PM, Difensori e Giudice:
devono conoscere la disciplina normativa e le regole deontologiche sia della magistratura che dell’avvocatura;
devono studiare gli atti processuali (disponibili in ragione delle rispettive funzioni) nella loro interezza e non solo quelli relativi ai programmi delle singole udienze.

PM E DIFENSORI

PM e Difensori:
indicano le circostanze nella lista testimoniale; inseriscono nella lista periti, consulenti e testimoni utili, anche se già indicati da altre parti; non chiedono, in sede di ammissione delle prove, il controesame dei testi, periti e consulenti avversari, perché previsto per legge; predispongono le domande più importanti, eventualmente modificandole a seconda dell’andamento dell’esame; non preparano i testimoni con indicazioni o suggerimenti sul contenuto del loro esame.

I DIFENSORI

Il Difensore:
effettua nel proprio studio il primo esame (e spesso il “controesame”) dell’assistito, alla ricerca di elementi difensivi e in particolare di eventuali testimoni a discarico; valuta l’opportunità di svolgere indagini difensive, anche per verificare l’utilità dei testimoni; non produce la documentazione delle indagini difensive relative alla prova dichiarativa, a meno che non intenda chiedere l’applicazione della pena su richiesta o il giudizio abbreviato oppure intenda scongiurare una misura cautelare o chiederne la revoca o il riesame; nell’interesse della persona offesa, può produrre la documentazione delle indagini difensive relative alla prova dichiarativa a corredo della denuncia/querela o anche successivamente; se l’esame dei testi, periti e consulenti indicati nella sua lista è chiesto dalla parte avversaria, valuta l’opportunità di non chiedere la loro ammissione (a meno che le circostanze siano difformi), sì da poterli controesaminare.

IL PM

Il PM:
chiede l’ammissione dei testi, periti e consulenti necessari per sostenere la sua tesi, evitando di inserire quelli che, superflui per la strategia dell’accusa, appesantirebbero il dibattimento; procede personalmente alla redazione della lista, o verifica quella predisposta dai suoi collaboratori

IL GIUDICE

Il Giudice:
ammette le richieste di prova testimoniale e peritale solo se la lista è sufficientemente circostanziata; non consente introduzioni illegittime di dati nel fascicolo del dibattimento, neppure se contenuti in atti complessi che siano solo in parte utilizzabili; non formula domande suggestive.

DURANTE L’ESAME

IL PM E I DIFENSORI

PM e Difensori:
rispettano le funzioni degli altri soggetti processuali, l’imputato e la persona da esaminare;
si rivolgono con garbo e compostezza nei confronti sia dell’esaminato sia dell’avversario e del giudice, senza rinunciare all’incisività delle domande;
formulano domande brevi, dirette ed essenziali, senza superflue introduzioni;
non prestano il consenso all’inversione dell’ordine probatorio qualora ciò contrasti con la propria strategia;
esaminano i propri testi e consulenti secondo le eventuali strategie, non in base alla casuale presenza in aula;
prestano il consenso all’acquisizione delle s.i.t. e della relazione di perizia o di consulenza rinunciando all’esame, se ciò risulta utile alla propria posizione o strategia processuale;
procedono all’esame stando in piedi e in toga;
chiedono la presenza in aula del consulente, nonché preparano con lo stesso il suo esame e quello del perito, oltre al controesame del CT avversario;
non continuano a proporre domande suggestive se oggetto di opposizione;
non propongono opposizioni meramente “accademiche” e inutili, né suggestive;
si oppongono, sempre che siano dannose per la propria strategia, alle domande vietate anche se formulate dal giudice e alla loro riformulazione ad opera dello stesso esaminatore;
interloquiscono sulle opposizioni senza sovrapporsi ed evitando di entrare in polemica;
rilevano le contraddizioni del teste ostile, pur nel rispetto della persona;
formulano le proprie opposizioni in modo chiaro e diretto, se del caso formalizzando a verbale le relative eccezioni;
in particolare fanno opposizione alla formulazione di domande suggestive e – se le relative risposte sono state ritenute decisive dal giudice nella motivazione della sentenza – impugnano l’ordinanza di rigetto dell’opposizione.

I DIFENSORI

Il difensore ordinariamente evita le domande di cui non è in grado di prevedere le risposte.

IL GIUDICE

Il giudice:
non vieta ai CC.TT. di assistere all’udienza prima e dopo il loro esame e non ne chiede il “giuramento”, se non limitatamente alle circostanze di fatto su cui essi debbano riferire; non ammette domande suggestive, specie nell’opposizione della parte avversaria, né le formula; non consente la riformulazione della domanda vietata alla stessa parte che l’ha formulata; non consente la reiterazione di domande vietate e di opposizioni suggestive, ammonendo e dando atto a verbale della scorrettezza; non s’intromette durante l’esame delle parti formulando proprie domande fuori dai casi previsti dalla legge; dispone l’allontanamento momentaneo della persona esaminata, se richiesto da una parte che intenda illustrare liberamente le ragioni di una o più domande o dell’opposizione; non consente domande proposte dalle parti in violazione dell’ordine previsto per legge; non formula domande ex art. 506, comma 2, c.p.p. prima di aver invitato le parti ad approfondire i temi di prova ritenuti rilevanti, ex art. 506, comma 1 c.p.p.

IL CONTROESAME

REGOLE COMUNI A PM E DIFENSORI

PM e Difensori:
procedono al controesame solo se effettivamente necessario per le rispettive strategie; verificano l’attendibilità della persona esaminata anche a mezzo di domande suggestive; non introducono temi nuovi, a meno che non siano giustificati dalla verifica dell’attendibilità della persona esaminata.

IL RIESAME

PM e Difensori:
si oppongono al riesame da parte di chi non ha chiesto l’esame; non formulano domande su temi che non siano stati trattati durante l’esame o il controesame;

DOMANDE CONCLUSIVE DELLE PARTI DOPO IL GIUDICE

PM e Difensori formulano soltanto domande connesse a quelle formulate dal giudice

L’AUDIZIONE/ESAME DEL MINORE

È necessario avvalersi sempre di un consulente
L’audizione del minore si richiede il più presto possibile, evitando la moltiplicazione delle audizioni

LINEE GUIDA* PER L’ESAME INCROCIATO NEL GIUSTO PROCESSO


1) La lista testimoniale deve contenere l’indicazione specifica delle circostanze oggetto dell’esame.
2) La domanda vietata e non ammessa non può essere riproposta dalla parte che l’ha formulata, anche se correttamente riformulata.
3) Nel caso in cui sia reiterata la formulazione di domande vietate, benché espressamente censurate, ovvero siano proposte opposizioni che suggeriscono la risposta alla persona esaminata, il giudice ammonisce la parte dandone atto a verbale.
4) Ai consulenti tecnici non è rivolto l’invito alla dichiarazione di impegno a dire la verità in merito alle valutazioni di loro competenza, se non limitatamente ai fatti direttamente appresi durante la loro attività.
5) I periti e i consulenti tecnici possono partecipare ad ogni udienza del processo, sia prima che dopo il loro esame.
6) Il giudice non può intervenire durante l’esame condotto dalle parti, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
7) Il giudice non può formulare domande che tendono a suggerire la risposta alla persona esaminata.
8) Prima di procedere alle domande di cui all’art. 506 comma 1, il giudice indica alle parti temi di prova che ritiene rilevanti e utili per la completezza dell’esame, qualora essi non siano stati oggetto dell’esame incrociato.

* Redatte dopo il convegno di Lecce del 4 e 5 giugno 2011, dalla Commissione composta da: Giovanni Canzio (Giudice), Bruno Cherchi (Pubblico Ministero) e Carmela Parziale (Avvocato).

Perché le linee guida di Valerio Vancheri

Sottolineata la condivisa opinione secondo la quale la centralità che il principio del contraddittorio ha assunto nel nostro ordinamento processuale penale discende da una consapevole valutazione di maggiore idoneità dei meccanismi volti al perseguimento dei fini propri del processo, va evidenziata la necessità che il momento e la funzione dell’Esame Incrociato vengano analizzati e studiati, anche al fine di rinvenire soluzioni, non soltanto di tipo normativo, volte ad “ottimizzarne” l’impiego e l’applicazione delle regole.

Non va dimenticato, peraltro, che qualsivoglia approfondimento della tematica dell’Esame Incrociato non può prescindere dalla effettiva realizzazione dei principi dell’oralità, della concentrazione e dell’immediatezza, canoni fondamentali e connotanti il cosiddetto “giusto processo”.

Per diverse ragioni, le regole dell’esame incrociato, a vent’anni dall’entrata in vigore del codice, in parte vengono eluse, se non travolte, dalla deformazione della prassi: si va dalla superficialità dell’approccio alle resistenze “culturali” degli operatori, con la conseguente sterilizzazione di quei canoni non condivisi e ritenuti soltanto indicativi, anche perché (sarebbero) privi di sanzione processuale.
L’onore e l’onere di sovrintendere al rispetto della legalità sono principalmente dei giudici; tuttavia, ciò non attenua la gravità della inerzia dei difensori, per lo più silenti e rassegnati, né assolve i pubblici ministeri, per lo più adagiati sulla comodità della “semplificazione”, della quale in definitiva tutti i soggetti professionali del processo sono partecipi. Il rischio, evidentemente, è la normalizzazione, ovvero la restaurazione di metodi probatori di stampo inquisitorio, in cui le regole non espressamente difese da sanzione sono osservate solo se condivise.
Nel luglio del 2008 si è costituito a Siracusa, presso il prestigioso Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali, il LA.P.E.C. (Laboratorio Permanente Esame e Controesame): un gruppo di lavoro i cui esperti (avvocati, magistrati, professori di ogni parte d’Italia) organizzano convegni e incontri seminariali, approfondiscono le relative tematiche, anche sotto il profilo comparato, monitorizzano le prassi giudiziarie, dibattono l’interpretazione delle norme e si propongono di fornire un contributo alla formazione specifica degli operatori.

Per tutti, un sentire comune:

- Il valore di fulcro del processo penale del momento dell’acquisizione della prova;
- L’esigenza di una migliore lettura ed applicazione delle regole;
- La necessità di una adeguata professionalità degli operatori del diritto e del processo.

Prescindendo, almeno per il momento, dal puntare l’attenzione sui profili della formazione, anche deontologica, delle parti del processo, le quali fanno dell’esame incrociato il “metodo” qualitativamente e quantitativamente più rilevante per sostenere e suffragare le rispettive posizioni, si è segnalata, nel corso degli anni di applicazione del codice Vassalli, la necessità di individuare regole idonee ad assicurare il controllo sulla veridicità e genuinità della fonte probatoria: il tutto anche nell’ottica di realizzare la cosiddetta concezione “forte” del contraddittorio.

Particolarmente meritevoli di attenzione sono da ritenersi temi quali: 
a) domanda suggestiva; 
b) domanda nociva; 
c) ordine e modi di assunzione della prova, secondo le indicazioni contenute nella lista di cui all’art. 468 c.p.p.; 
d) “riformulazione” della domanda vietata; 
e) poteri del Giudice nell’ambito dell’istruzione probatoria; 
f) presenza ed assistenza del consulente tecnico al dibattimento. 

Temi che sono stati oggetto di analisi, anche alla luce delle discipline e delle esperienze applicative di altri Paesi.

Altro aspetto di cui si è rilevata l’importanza, e del quale è apparso utile tenere conto, concerne il “fattore umano” della testimonianza. In particolare, ci si vuole riferire ad un aspetto fortemente connotante il nostro rito penale: l’allargarsi del gap cronologico (elemento che costituisce la normalità dello sviluppo della vicenda giudiziaria) tra il momento in cui un fatto si è verificato e quello in cui il teste è chiamato a rievocarlo. Costituendo questo un dato del quale la psicologia giuridica si occupa, appare opportuno sviluppare studi sulla tematica, rivolti certamente a “parametrare” le regole dell’esame incrociato, nell’ottica di una sua valorizzazione, al predetto dato.

Allo stesso modo, dalla considerazione, ovvia, che il processo penale, in specie l’attività istruttoria di assunzione della prova orale, costituisce un evento anche linguistico, muove la riflessione sulla struttura e sulla funzionalità dei parametri linguistici nella tematica della Cross Examination.

Si può ben comprendere come, con il passaggio dal rito inquisitorio a quello (tendenzialmente) accusatorio, sia cambiata anche la tipologia della competenza linguistica e comunicativa richiesta al giurista pratico. E’, infatti, aumentata esponenzialmente la centralità delle tecniche d’esame e controllo del discorso dell’interrogato, visto che la prova si forma oralmente in dibattimento.

La individuazione delle prassi contra legem è stato il primo obiettivo del LA.P.E.C. Tra le tante trasgressioni abituali delle regole codicistiche dell’esame incrociato registrate dal laboratorio, la più diffusa riguarda l’invito, rivolto dal giudice all’esaminatore la cui domanda suggestiva o vietata sia stata oggetto di opposizione, a “riformularla” in maniera corretta. Come se l’esaminato potesse cancellare con un colpo di spugna il suggerimento abusivamente a lui rivolto, la cui illegittimità è peraltro conclamata dallo stesso accoglimento dell’opposizione. 
Ma le degenerazioni sono anche altre. Ad esempio, la sostanziale abrogazione, contrastante con la lettera e con la ratio della norma ma autorizzata anche dalla Corte di legittimità, dell’indicazione nell’istanza di cui all’art. 468 c.p.p. delle circostanze su cui deve vertere l’esame; l’invadenza del giudice, che - durante l’esame, e fuori dai casi previsti - non contiene il suo desiderio di saperne di più, legittimo quando non venga assecondato con “metodi” personali, togliendo la parola a chi sta interrogando, per procedere direttamente a formulare domande (talvolta senza porsi limiti di suggestione, dalla quale si ritiene esente, e senza alcuna remora di inserirsi nell’altrui strategia); l’intervento giudiziale, dopo l’esame condotto dalle parti, ai sensi del comma dell’art. 506 c.p.p., pressoché mai preceduto dall’invito di cui al comma 1, sostanzialmente in desuetudine, di approfondire “temi di prova nuovi e più ampi”; il giuramento imposto al consulente tecnico, come se la sua opinione scientifica fosse un testimonianza, e persino (seppure più raramente) il suo allontanamento dall’aula prima di essere esaminato; per non dire dell’integrazione probatoria di cui all’art. 507, disposta al termine del dibattimento anche a prescindere da un’effettiva necessità. E ciò senza nemmeno ammettere le parti alla controprova.

Da qui, ed attraverso quasi due anni di lavori e tre convegni (Siracusa Maggio 2009 – Alghero Settembre 2009 – Venezia Marzo 2010) già svolti (mentre si prepara il quarto, ad Amalfi il 10-11 settembre), il L.A.P.E.C., con i suoi soci più autorevoli e con la collaborazione di tutte le categorie interessate (Magistrati, Avvocati e Cattedratici) si è fatto carico di elaborare delle Linee Guida di natura tecnico/deontologica, utili a “condurre” chi si accosta al delicato compito di esaminare o ascoltare un soggetto che debba/possa riferire fatti e circostanze utili ai fini del processo.

In quest’ottica, il L.A.P.E.C. ha elaborato, in un primo momento, un questionario, diffuso attraverso le camere penali e le sezioni locali dell’ANM, col fine di monitorare, presso i singoli Distretti e gli Uffici Giudiziari, quale sia l’applicazione delle regole e delle norme che disciplinano l’acquisizione della prova orale, tanto in fase d’indagine, che in sede dibattimentale, così come di prendere conoscenza delle prassi, spesso diffuse, ma non sempre conformi al dettato del codice.

Dai risultati, resi noti al convegno di Siracusa del Maggio 2009, si è passati alla seconda fase del progetto, definito e disegnato ad Alghero nel successivo mese di Settembre, laddove si è deliberato di dare corso alla prima stesura delle Linee Guida, da proporre e discutere durante il successivo convegno di Venezia del Marzo 2010.

In effetti, dai lavori di Venezia, ribadita definitivamente l’opportunità della approvazione delle Linee Guida, e valutata la bozza proposta al convegno, si è dato mandato ad una Commissione, composta da: Giovanni Canzio (Giudice), Bruno Cherchi (Pubblico Ministero) e Carmela Parziale (Avvocato), per la redazione del testo definitivo.

In attesa di un intervento normativo, ammesso che questo sia necessario, le Linee Guida del L.A.P.E.C., in considerazione anche dell’altissimo livello del confronto che le ha precedute e dell’autorevolezza della Commissione che ne ha elaborato il testo definitivo, si prefiggono, a questo punto, lo scopo di fornire a tutti gli operatori del processo penale un indirizzo comune, volto ad elidere non solo disparità, distorsioni e differenze interpretative ed applicative delle regole, ma anche un aiuto ed uno stimolo per la migliore e più virtuosa attuazione dei principi ispiratori del processo tendenzialmente accusatorio.

Uno strumento in più, sul tavolo di Giudici, Pubblici Ministeri ed Avvocati, frutto del prezioso lavoro di tutti coloro che, da ogni parte e nell’ottica di un sereno e costruttivo confronto, hanno voluto condividere e dare prestigio all’iniziativa del L.A.P.E.C.

Avv. Valerio Vancheri

La.p.e.c. story

Il LA.P.E.C. (Laboratorio Permanente Esame e Controesame) è un’associazione culturale che si è costituita a Siracusa, nell’anno 2008, presso il prestigioso Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali. Ha come scopo lo studio e l’approfondimento delle problematiche giuridiche connesse all’ esame incrociato nel processo penale.

Il legislatore ha scelto la cross examination quale metodo di formazione della prova orale, perché ritenuta lo strumento più idoneo ad assicurare il principio del contraddittorio e l’accertamento della “verità processuale”. E tuttavia, benché siano trascorsi vent’anni dalla introduzione di quello che (a riprova della nostra laboriosa metabolizzazione) continuiamo a chiamare “il nuovo rito”, le regole dell’esame incrociato vengono spesso eluse,se non travolte, dalla deformazione della prassi.
 
Le resistenze culturali degli operatori del diritto, un atteggiamento superficiale o pigramente rassegnato ad una comoda “semplificazione” della procedura, rischiano di condurre (e conducono di fatto) alla disapplicazione o alla errata applicazione di quelle regole giuridiche che, apparentemente prive di sanzione processuale, vengono ritenute meri canoni indicativi privi di valenza precettiva.
Il LA.P.E.C., attraverso la costituzione di un laboratorio permanente, l’organizzazione di convegni, seminari e corsi di specializzazione, si prefigge di monitorare, studiare e rivedere criticamente le prassi diffuse in giurisprudenza in ordine all’acquisizione della prova orale. Inoltre, si propone di contribuire al miglioramento delle tecniche dell’esame incrociato nel rispetto dei principi fondamentali del rito vigente.

L’individuazione delle prassi contra legem è stato il primo obiettivo del LA.P.E.C. Grazie all’esame di un questionario, predisposto dall’Associazione e diffuso a tutte le camere penali e alle sezioni territoriali dell’A.N.M., è emerso che le trasgressioni più frequenti delle regole codicistiche dell’esame incrociato riguardano: 
a) la proposizione delle domande vietate (in relazione alle quali il giudice consente sempre all’esaminatore, che ha formulato la domanda oggetto di contestazione, di “riformularla” in maniera corretta, anche se l’esaminato ha già fruito del suggerimento, ovvero ha subito il condizionamento, abusivamente a lui rivolto); 
b) la mancata indicazione, nell’istanza di cui all’articolo 468 c.p.p., delle circostanze su cui deve vertere l’esame; 
c) i poteri del Giudice nell’ambito dell’istruzione probatoria (l’invadenza del giudice che, durante l’esame e fuori dai casi previsti, toglie la parola a chi sta interrogando per procedere direttamente a formulare le domande, talvolta senza porsi limiti di suggestione o remore di inserirsi nell’altrui strategia, nonchè la disapplicazione della disposizione contenuta nell’articolo 506 comma 1 c.p.p., che impone al giudice, prima di intervenire con la proposizione delle domande, di invitare le parti ad approfondire “temi nuovi e più ampi”); 
d) l’esame dei consulenti tecnici (ai quali viene generalmente chiesto di prestare giuramento anche in merito alle dichiarazioni che costituiscono mera espressione di valutazioni tecniche ed ai quali viene talvolta impedito di partecipare alle udienze precedenti al loro esame); 
e) l’attività di integrazione probatoria prevista dall’articolo 507 c.p.p. (disposta frequentemente al termine del dibattimento senza un’effettiva necessità); 
f) la richiesta in sede di ammissione delle prove, soprattutto da parte dei difensori, di poter procedere al controesame dei testi e CT avversari, come se non spettasse per legge.

I convegni organizzati dal LA.P.E.C. a Siracusa (29-31 maggio 2009 “L’esame incrociato, momento essenziale del processo penale: Tegole, tecniche e prassi”) e ad Alghero (11-12 settembre 2009 “esame incrociato e giusto processo: per non tornare indietro”) hanno visto insigni giuristi confrontarsi sul tema e fornire un notevole contributo. E ciò sia in ordine alla ricognizione di tali prassi deformanti, sia in ordine alla formulazione di proposte concrete volte al loro superamento.

Grazie anche alle elaborazioni svolte nel corso dei convegni, il LA.P.E.C. ha lavorato ad un progetto di modifica ed integrazione legislativa (da cui è scaturito un disegno di legge, presentato dal senatore Valentino, per la modifica degli articoli 422, 468, 498, 499, 501, 506, 507, 525, 238-bis del codice di procedura penale) ed ha redatto una bozza di protocollo d’udienza, che individua alcune linee guida comuni a magistrati ed avvocati. Il protocollo sarà sottoposto al Convegno di Venezia (5-6 marzo 2010: Esame incrociato: un protocollo d’udienza tra magistrati e avvocati) al dibattito degli studiosi e degli operatori, in funzione di una corretta ed adeguata applicazione degli istituti in materia di esame incrociato.
Nella convinzione che il passaggio dalle prassi devianti alle prassi virtuose possa essere promosso anche attraverso l’attività di formazione degli operatori del diritto, il LA.P.E.C. ha organizzato il I° Corso sull’Esame Incrociato nel procedimento penale.

Il corso, che si prefigge di fornire un approfondimento delle tematiche, delle strategie processuali e delle condotte deontologiche legate all’esame ed al controesame, si svolgerà a Siracusa, presso la sede dell’I.S.I.S.C., e sarà articolato in incontri e lezioni che si terranno nel corso di sei week-end, con cadenza mensile, a partire dal mese di aprile 2010.

Si sono già costituite, in questi anni, le sezioni territoriali del LA.P.E.C. di Lecce e Salerno, e sono in corso di costituzione quelle di Venezia, Sassari e Ragusa.

Il LA.P.E.C. confida nell’indispensabile condivisione e nell’auspicabile adesione di quanti credano ancora nella legalità.

Ettore Randazzo, presidente
Carmen Scapellato, segretario
Valerio Vancheri, tesoriere