martedì 28 giugno 2011

Statuto

LABORATORIO PERMANENTE ESAME E CONTROESAME

LA.P.E.C.

STATUTO

 

ISCRIZIONE E APPARTENENZA

ART.1

È istituita in Siracusa l’Associazione Culturale LA.P.E.C. - Laboratorio Permanente Esame e Controesame. Possono aderirvi Magistrati, Avvocati e Docenti universitari. Il logo dell’Associazione è rappresentato dalla Bocca della Verità della parete del pronao della chiesa di Santa Maria in Cosmedin di Roma.

ART.2

L’iscrizione all’associazione è ammessa per:
A) Richiesta di adesione spontanea, soggetta ad accettazione da parte del Consiglio Direttivo;
B) Cooptazione da parte del Consiglio Direttivo, sentita l’Assemblea.
I soci si distinguono in: Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari.
Su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea nomina i Soci Onorari, scelti tra personalità meritevoli, anche in deroga alle categorie indicate all’art. 1.

ART.3

È stabilita la quota associativa annua di € 100,00. Il Consiglio Direttivo può deliberane l’eventuale adeguamento.

SCOPI E FINALITA'

ART.4

L’associazione non ha scopo di lucro e si prefigge, attraverso la costituzione di un laboratorio permanente, lo studio dei temi e degli istituti che regolano l’Esame Incrociato nel processo penale e, comunque, di tutti i principi e gli istituti che regolano il “Giusto Processo”.
A tal fine, l’associazione può organizzare e promuovere:
A) L’approfondimento, con laboratori, convegni, seminari, organizzazione di gruppi di studio e di lavoro, degli istituti processuali, delle regole e delle problematiche comunque attinenti alla acquisizione della fonte di prova orale nel procedimento penale, in ogni sua fase;
>B) Il confronto comparato con altri sistemi giudiziari;
C) Il monitoraggio delle prassi giudiziarie;
D) I sistemi e le regole d’indagine e d’indagine difensiva;
E) L’elaborazione di progetti di modifica o di integrazione legislativa, nonché di linee guida;
F) La formazione, mediante l’organizzazione di corsi di specializzazione, di magistrati ed avvocati, in funzione di una corretta ed adeguata applicazione degli istituti in materia di esame incrociato;
G) L’istituzione di riviste, di siti internet o di blog a tema.

ART. 5

L’Associazione può collaborare ed interagire con altre associazioni, enti ed organismi esterni. L’Associazione può accettare donazioni, lasciti e contributi.

ORGANI

ART.6

Gli Organi dell’associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo.

ART.7

L'Assemblea è convocata senza formalità. Le sue deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti. Ogni triennio, e con riferimento all’anno solare, l’Assemblea elegge al suo interno il Consiglio Direttivo, composto da tre membri. Non è ammesso il voto per delega. È ammesso il voto telematico.

ART. 8

Il Consiglio Direttivo è formato da tre soci. Eletto dall’Assemblea, dura in carica tre anni.
Il Consilio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Al Consiglio Direttivo compete la gestione e l’amministrazione dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza.

ART. 9

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione. Il Segretario svolge le funzioni di segreteria interna ed esterna; redige, sottoscrive e conserva i verbali, redatti in forma riassuntiva, dei lavori e delle attività dell’associazione. Aggiorna e conserva l’elenco dei soci. Il Tesoriere gestisce il patrimonio del LA.P.E.C. e cura la raccolta delle quote associative; provvede ad accendere un conto corrente bancario, della cui firma è titolare; redige annualmente il rendiconto, da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea.

CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO

ART. 10

Il socio cessa di fare parte dell’associazione per dimissioni o per riconosciuta indegnità, secondo l’emanando regolamento.

SEDE

ART. 11

La sede del LA.P.E.C. è in Siracusa, presso l’Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali (I.S.I.S.C.).

SEZIONI TERRITORIALI

ART. 12

È consentita la costituzione di sezioni territoriali in ambito locale, su tutto il territorio della Repubblica Italiana. Le sezioni territoriali comunicano la loro costituzione, i nominativi e la qualità dei nuovi associati e l’attività programmata e svolta, alla segreteria presso la sede principale dell’associazione. Le sezioni territoriali hanno piena autonomia amministrativa, anche in ordine alla imposizione ed alla riscossione di eventuali quote associative, ordinarie e straordinarie, nei confronti dei propri associati.

MODIFICA E CESSAZIONE

ART. 13

La modifica dello statuto è deliberata dall’Assemblea con maggioranza che rappresenti la metà più uno dei soci fondatori ed ordinari. L’associazione e le sezioni locali cessano per scioglimento volontario.

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