martedì 28 giugno 2011

LINEE GUIDA* PER L’ESAME INCROCIATO NEL GIUSTO PROCESSO


1) La lista testimoniale deve contenere l’indicazione specifica delle circostanze oggetto dell’esame.
2) La domanda vietata e non ammessa non può essere riproposta dalla parte che l’ha formulata, anche se correttamente riformulata.
3) Nel caso in cui sia reiterata la formulazione di domande vietate, benché espressamente censurate, ovvero siano proposte opposizioni che suggeriscono la risposta alla persona esaminata, il giudice ammonisce la parte dandone atto a verbale.
4) Ai consulenti tecnici non è rivolto l’invito alla dichiarazione di impegno a dire la verità in merito alle valutazioni di loro competenza, se non limitatamente ai fatti direttamente appresi durante la loro attività.
5) I periti e i consulenti tecnici possono partecipare ad ogni udienza del processo, sia prima che dopo il loro esame.
6) Il giudice non può intervenire durante l’esame condotto dalle parti, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
7) Il giudice non può formulare domande che tendono a suggerire la risposta alla persona esaminata.
8) Prima di procedere alle domande di cui all’art. 506 comma 1, il giudice indica alle parti temi di prova che ritiene rilevanti e utili per la completezza dell’esame, qualora essi non siano stati oggetto dell’esame incrociato.

* Redatte dopo il convegno di Lecce del 4 e 5 giugno 2011, dalla Commissione composta da: Giovanni Canzio (Giudice), Bruno Cherchi (Pubblico Ministero) e Carmela Parziale (Avvocato).

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